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08 maggio 2020

Sovraindebitamento: le procedure previste dalla Legge 3 del 2012 e il Codice della crisi e dell’insolvenza

La situazione economica italiana e mondiale, aggravata dal Coronavirus, sta costringendo sempre più consumatori (e non) ad accedere a procedure di sovraindebitamento.


 


La Legge n. 3 del 2012, che oggi regolamenta il sovraindebitamento (e il Codice della crisi e dell’insolvenza, che lo disciplinerà a partire dal prossimo anno e comunque entro il 1° settembre 2021), può essere di grande aiuto ai consumatori, ma anche a piccoli imprenditori commerciali, imprenditori agricoli, professionisti e start-up innovative: la Legge si rivolge a chiunque si trovi in una situazione di crisi o di insolvenza, ma sia escluso dalle attuali norme sul Fallimento.


 


La crisi consiste in una difficoltà economica e finanziaria che comporta la difficoltà ad adempiere con regolarità alle obbligazioni assunte e che può essere preludio dell’insolvenza, situazione più grave della crisi, che invece ricorre quando il debitore non è più in grado di soddisfare le proprie obbligazioni: in entrambi questi casi, si ha sovraindebitamento.


 


Le procedure di sovraindebitamento previste dalla Legge 3 del 2012 per far fronte a queste situazioni sono tre: il piano del consumatore, l’accordo di composizione della crisi e la liquidazione.


 


Il piano del consumatore si rivolge esclusivamente ai consumatori, cioè a tutte le persone fisiche che hanno debiti divenuti insostenibili, contratti per scopi diversi dall’attività d’impresa o professionale svolta: in tal caso, all’omologa del piano provvede direttamente il Tribunale, tenuto conto dell’interesse dei creditori (finanziarie, banche, privati, fisco), i quali tuttavia non sono chiamati ad esprimere il loro consenso al “piano”, ma possono solo sollevare contestazioni.


 


L’accordo di composizione della crisi, assimilabile al concordato preventivo, può essere richiesto da coloro che non sono soggetti al Fallimento: potrà esser richiesto anche dai consumatori (in alternativa al piano del consumatore) solo fino al 1° settembre 2021, data di entrata in vigore del Codice della crisi e dell’insolvenza, che escluderà i consumatori da questa procedura.


 


A differenza del “piano”, per l’accordo occorre il voto favorevole dei creditori, nella misura del 60% dei crediti ammessi al voto. I creditori dovranno valutare se sarà per loro preferibile esprimere voto favorevole e, quindi, ricevere dal debitore, spontaneamente e sotto l’egida del Tribunale, una somma che potrà anche essere inferiore (in alcuni casi, molto inferiore) rispetto al loro credito e dilazionata nel tempo, oppure esprimere voto contrario e dover iniziare una procedura esecutiva, spesso lunga, costosa e senza alcuna garanzia sull’esito.


 


Per decidere quale sia, per il consumatore, la scelta migliore tra questi due istituti, occorre evidenziare che il piano consente di evitare il voto dei creditori, ma la sua omologazione è rimessa alla valutazione del Tribunale: il piano dovrà pertanto essere redatto in modo onesto, preciso e sostenibile, per convincere il giudice ad omologarlo e ad imporlo ai creditori che dovranno ricevere solo una (spesso piccola) parte del loro credito. L’accordo di composizione della crisi, invece, è nelle mani dei creditori che esprimono il loro voto: il Tribunale può solo prendere atto di tale voto.


 


La liquidazione è aperta a tutti e prevede la possibilità di estinguere integralmente il proprio debito, ponendo a disposizione dei creditori il patrimonio disponibile alla data della domanda, maggiorato dei proventi futuri dei prossimi 5 anni, fatta comunque salva la quota intangibile riconosciuta dal Tribunale che, in nessun caso, potrà essere aggredita dai creditori.


 


Di conseguenza, i creditori vedranno ripartiti tra di loro il ricavato ed il debitore, salvo alcune eccezioni di legge, potrà vedersi completamente esdebitato alla fine del periodo.


 


Per accedere alle procedure il debitore deve, preferibilmente con l’aiuto di professionisti di sua fiducia, presentare attraverso un Organismo di Composizione della Crisi (OCC) iscritto in uno speciale registro del Ministero della Giustizia una domanda di cui il Tribunale competente per territorio dovrà accertarne i requisiti previsti per ciascuna procedura e la fattibilità.


 


Nel caso di piano del consumatore, si tratterà di una proposta di soddisfacimento dei creditori, una domanda dal contenuto libero che, a prescindere dal ruolo giuridico dell’OCC, è opportuno che venga redatta in collaborazione con il professionista di fiducia del debitore: un legale, un commercialista o un delegato di un’associazione di consumatori.


 


Secondo l’esperienza fin qui maturata, le procedure in questione permettono al debitore di pagare, di regola, solo una parte dei debiti contratti, cioè quella sostenibile, e di liberarsi invece da tutti i debiti che eccedono la misura concordata.


 


La legge 3/2012, soprannominata “legge anti-suicidi”, costituisce quindi una preziosa possibilità per i consumatori, i piccoli imprenditori commerciali, gli imprenditori agricoli, i professionisti e le start-up innovative (quindi di tutti quei soggetti che non accedono alla norme attualmente previste dalla Legge Fallimentare) che non riescono più a far fronte ai propri debiti: agire con tempestività e competenza, soprattutto in un momento storico come quello che stiamo vivendo, è fondamentale.


 


La L. 3/2012, come oggi la conosciamo, è destinata a cedere il passo al Codice della crisi e dell’insolvenza, la cui entrata in vigore, già prevista per il 15 agosto 2020, è stata rinviata per volontà del Legislatore, complice l’emergenza Coronavirus, a data successiva e, comunque, entro il 1° settembre 2021.


 


Il nuovo Codice prevede i tre istituti, seppur denominati diversamente, ma con norme e vincoli assai più stringenti rispetto a quelli oggi vigenti e regolamentati dalla L. 3/2012: rinviando a successivi approfondimenti la disamina delle norme che verranno, qui basti osservare che la attuale procedura di liquidazione del patrimonio, che prenderà il nome di “liquidazione giudiziale controllata”, non sarà più solo su base volontaria del debitore, ma potrà essere ad iniziativa di ogni creditore.


 


Ciò significa che il debitore sarà esposto all’azione che potrà essere incardinata da ogni creditore e il debitore dovrà correre ai ripari per non veder d’ufficio liquidato il proprio patrimonio.


 


Per tale ragione per un debitore, in attesa del cambio di prospettiva legislativa, sembra assai opportuno affrontare oggi, con le attuali e più favorevoli norme in vigore, le piccole e grandi difficoltà del sovraindabitamento, per poter usufruire di strumenti più agevoli.


 


I Delegati Adusbef possono aiutare chiunque si trovi nella condizione di sovraindebitamento e sono disponibili ad esaminare le singole fattispecie e ad essere contattati: adusbef.utenti@gmail.com, oppure è possibile rivolgersi al più vicino delegato di zona.



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