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Corte di Cassazione, sez. I CIvile,sentenza n° 12977 del 30-3-2018

Corte di Cassazione, sez. I CIvile, Pres. Magda Cristiano, Rel. Consigliere Iofrida Giulia, con la sentenza n° 12977 del 30-3-2018 depositata in Cancelleria in data 24-5-2018, ha accolto il motivo d'impugnazione avanzato dal difensore dell'Adusbef secondo il quale l'eccezione di prescrizione avanzata dall'istituto di credito era formulata in maniera generica e senza l'indicazione delle operazioni aventi natura solutoria. La Corte d'Appello di L’Aquila aveva erroneamente affermato infatti che: “nell’eccezione sollevata, non generica, era “implicitamente contenuta” la questione della specificazione della natura dei versamenti-solutoria ovvero ripristinatoria” e che, alla luce della pronuncia della Corte Corte a Sezioni Unite n. 24418/2010, “il termine decennale di prescrizione decorreva dal 2000, data di chiusura del conto, con apertura di credito, per i soli versamenti aventi natura solutoria, in quanto destinati a rientrare da uno scoperto eccedente i limiti dell’affidamento”.
La sentenza in commento, dunque, ha espresso il seguente principio di diritto:
“In definitiva, grava sulla banca, a fronte di un rapporto di conto corrente con apertura di credito, l'onere di allegare, ai fini dell'ammissibilità dell'eccezione di prescrizione - e poi di provare, ai fini della fondatezza dell'eccezione, - non solo il mero decorso del tempo, ma anche l'ulteriore circostanza dell'avvenuto superamento, ad opera del cliente, del limite dell'affidamento. Tale attività di allegazione, per quanto "attenuata" nella relativa deduzione (e, cioè, senza la necessità di un'allegazione analitica delle rimesse ritenute solutorie), deve, però, comunque recare un grado di specificità tale da consentire alla controparte un adeguato esercizio di difesa sul punto, e, in mancanza, la relativa eccezione deve essere respinta, in quanto genericamente formulata (prima che infondata).”.

La Corte ha dunque ribadito un principio di diritto ormai consolidato, a partire dalla sentenza n° 24418 del 3-12-2010 resa dalle Sezioni Unite - a beneficio di un socio di Adusbef - (alla quale sono seguite le pronunce Cass. n. 4518/2014; Cass. n. 20933/2017 anch’essa a beneficio di un socio Adusbef ed edita al seguente link http://www.adusbef.it/Consultazione.asp?id=10051) secondo il quale l'azione di ripetizione di indebito, proposta dal cliente di una banca è soggetta all'ordinaria prescrizione decennale, la quale decorre, nel caso in cui i versamenti abbiano avuto solo natura ripristinatoria della provvista, dalla chiusura del rapporto.

Nel caso de quo, la natura ripristinatoria delle rimesse è solo presunta dovendo la banca, parte che eccepisce la prescrizione, allegare e provare quali sono le rimesse che hanno invece avuto natura solutoria, con la conseguenza che a fronte della formulazione generica della eccezione, indistintamente riferita a tutti i versamenti intervenuti sul conto, in data anteriore al decennio, il giudice non può supplire all'omesso assolvimento di tali oneri da parte della banca, essendo la prescrizione una eccezione in senso stretto e, dunque, non può l'Ufficio aiutare la banca individuando i versamenti solutori, o dando mandato ad un CTU di farlo in sostituzione alla carente difesa bancaria.

Da ultimo la Corte, con la sentenza in commento, è tornata ad affermare l’inapplicabilità del principio del cd “overrulling”, statuendo che:
“Né l’intervento chiarificatore delle Sezioni Unite, nelle more del Giudizio di Appello, nel 2010, costituiva un argomento utile ad una legittima integrazione dell’eccezione di prescrizione, trattandosi di mutamento di giurisprudenza riguardante norme di carattere sostanziale e non processuale, non integrante alcuna ipotesi di overruling a tutela dell’affidamento incolpevole della Banca stessa (principio di diritto già espresso da Cass. 20172/2013: Cass. 6862/2014; Cass. 20933/2017)”


Decreto Tribunale di Lucca n. 6/2018 del 17/05/2018 Est. Giacomo Lucente Avv. Mirko Fabrizio (Deleg

Crisi da Sovraindebitamento l’istante può liquidare la parte di stipendio eccedente i bisogni propri e della famiglia
“rilevato che la ricorrente si impegna espressamente, oltre che alla liquidazione di tutto il suo patrimonio, a destinare le entrate dei prossimi quattro anni, ed in particolar modo il suo stipendio, al maggior soddisfacimento del ceto creditorio, ex art. 14-undecies L. 3/2012, nella parte in cui eccedono le necessità di mantenimento sue e della sua famiglia”
Decreto Tribunale di Lucca n. 6/2018 del 17/05/2018 Est. Giacomo Lucente Avv. Mirko Fabrizio (Delegato Viareggio)
Art. 14-undecies L. 3/2012.


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ordinanza della Corte di Cass., sez. I, Pres. Cons. Campanile, rel. Cons. Acierno n. 9793 del 19 ap

La Cassazione Civile, con l'ordinanza odierna, ha confermato un controverso indirizzo della giurisprudenza di legittimità in materia di prova del danno da rivalutazione monetaria nelle obbligazioni pecuniarie.

La prima sezione della Suprema Corte, infatti, ha rigettato, in quanto manifestamente infondato, il ricorso presentato da Intesa San Paolo Spa avverso la decisione della Corte di Appello di Roma che aveva riconosciuto, senza necessità di ulteriore aggravio probatorio, la rivalutazione monetaria sulla somma liquidata al correntista ex art. 2033 c.c..

L'ordinanza in commento si pone sulla scia dell'alleggerimento dell'onere della prova per il creditore, enunciato dalle storiche Sezioni Unite del 2008 (S.U. n. 19499/2008), secondo cui “ il maggior danno di cui all'art. 1224. 2 comma c.c., può ritenersi esistente in via presuntiva in tutti i casi in cui, durante la mora, il saggio medio di rendimento netto dei titoli di Stato con scadenza non superiore ai dodici mesi sia stato superiore al saggio degli interessi legali. Ricorrendo tale ipotesi, il risarcimento del maggior danno spetta a qualunque creditore, quale che ne sia la sua qualità soggettiva o l'attività svolta”.

La Suprema Corte ha affermato, pertanto, che la Corte d'appello ha fatto buon governo dei principi sanciti dalla giurisprudenza di legittimità in tema di prova del maggior danno: il creditore non sarà tenuto a fornire alcuna prova specifica del danno causalmente ricollegabile alla svalutazione monetaria. Sarà dunque il debitore a dover, eventualmente, provare una situazione opposta a ciò che normalmente accade, ossia l'uso antinflattivo del denaro da parte del creditore.


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Tribunale di Catanzaro 5.12.2017

Collegamento negoziale e teleologico tra contratto di mutuo e contratto di conto corrente – Anatocismo e usura su conto corrente – Sospensione procedura esecutiva.
L’illegittima applicazione di interessi anatocistici e usurari sul conto corrente sul quale è poi confluita la somma erogata col contratto mutuo fa ritenere sussistenti il fumus boni iuris e il periculum in mora ovvero i gravi motivi per sospendere l’esecuzione ai sensi dell’art. 624 c.p.c. per via della sussistenza del collegamento funzionale e teleologico tra i due rapporti.

Autore : Avv. Elena Mancuso


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Tribunale di Catanzaro Sez. Esecuzioni Immobiliari 16.01.2018

Sospensione procedura esecutiva immobiliare fondata su mutuo fondiario nullo per superamento del c.d. limite di finanziabilità. Tribunale di Catanzaro Sez. Esecuzioni Immobiliari 16.01.2018
Mutuo fondiario - Nullità per superamento del limite di finanziabilità ai sensi dell’art. 38 TUB – Esclusione conversione in mutuo ipotecario ordinario
Il Tribunale di Catanzaro ha sospeso una procedura esecutiva immobiliare per nullità del titolo esecutivo ovvero un contratto di mutuo fondiario per superamento del c.d. limite di finanziabilità sancito dall’art. 38 TUB.
Quando il finanziamento concesso supera l’80% del valore dei beni ipotecati il mutuo è nullo per violazione di norme imperative così come stabilito dalla Suprema Corte di Cassazione con sentenza n. 17352 del 13 Luglio 2017.
Il Tribunale ha introdotto un principio innovativo ossia che non è possibile procedere alla conversione del contratto nullo in contratto di mutuo ipotecario ordinario ai sensi dell’art. 1424 c.c. quando mancano i requisiti di forma e di sostanza e in particolare la volontà delle parti di concludere un contratto diverso da quello concretamente stipulato.


Autore : Avv. Elena Mancuso


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Tribunale di Catanzaro Decreto 28.02.2018.

Risoluzione della crisi da sovraindebitamento con piano del consumatore di durata trentennale. Tribunale di Catanzaro Decreto 28.02.2018.
Procedura di sovraindebitamento – Piano del consumatore – Requisito della meritevolezza – Convenienza rispetto all’alternativa liquidatoria – Omologa Piano di durata trentennale.
Il Tribunale di Catanzaro ha omologato un piano del consumatore di durata trentennale prevedendo il pagamento integrale delle somme spettanti al creditore privilegiato e la falcidia dei crediti chirografari (25% cessioni del quinto e 15% crediti residui). Il Tribunale ha ritenuto sussistente, in capo alle parti istanti, il requisito della c.d. meritevolezza posto che esse non hanno determinato colposamente il sovraindebitamento scaturito invece dalla situazione personale del nucleo familiare evolutasi nel tempo.
Il Tribunale, infine, ha ritenuto conveniente il Piano del consumatore rispetto all’alternativa liquidatoria che avrebbe consentito il solo soddisfacimento del creditore privilegiato.


Autore : Avv. Elena Mancuso


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Ordinanza Trib. civile di Palermo

Conto corrente - Giudizio di accertamento e condanna – Titolarità del rapporto – Ban- ca partecipata – Chiamata di terzo - Eccezione improcedibilità domanda - Difetto le- gittimazione passiva – Infondatezza - Rigetto
La liquidazione coatta amministrativa della Banca che detiene le azioni della banca convenuta
non determina la liquidazione coatta amministrativa della banca partecipata, in quanto soggetto giuridico del tutto diverso.
Sono quindi infondate le eccezioni di improcedibilità delle domande formulate dall’attore e di “improcedibilità del giudizio”, sollevate dalla banca in l.c.a., terza intervenuta.
Parimenti infondata è l’eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalla convenuta nel rilievo dell’avvenuta cessione del credito controverso, in quanto “facente parte di un pacchetto di crediti deteriorati”, in quanto ai sensi dell’art. 111 c.p.c., in caso di successione a titolo particolare nel diritto controverso per atto tra vivi, il giudizio prosegue tra le parti originarie, che vanno individuate con riferimento alla data di instaurazione del giudizio, ovverosia alla data di notifica dell’atto di citazione, precedente la cessione del credito, che la banca asserisce avvenuta il 26 giugno 2017.
Ordinanza Tribunale di Palermo 20/03/2018; Avv. Angela Blando (Delegato Palermo – Gangi – Responsabile Sicilia).
Art. 269 c.p.c., art. 83 t.u.b., d. l. 99/2017 e art. 111 c.p.c.


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TRIBUNALE TARANTO - Sentenza n. 620/2018 pubbl. il 06/03/2018 RG n. 6935/2014 Dep. il 28.02.2018

TRIBUNALE TARANTO - Sentenza n. 620/2018 pubbl. il 06/03/2018
RG n. 6935/2014 Dep. il 28.02.2018

apercredito - conto corrente – affidamento di fatto e rimesse solutorie / ripristinatorie
Rileva anche l’affidamento di fatto, concesso dalla banca al correntista, al fine di individuare i versamenti con carattere ripristinatorio (perché volti a ricostituire la provvista) rispetto a quelli con carattere solutorio (perché volti a coprire il superamento dell’affidamento).
eccepito.

apercredito - conto corrente – affidamento di fatto/per factia concludenti: requisiti
Solo con la promulgazione della legge sulla trasparenza bancaria e poi con l’entrata in vigore del T.U.B., è stata introdotta la regola della forma scritta per i contratti tra banca e cliente; tuttavia il rigore dell’art. 117, comma 1, T.U.B. è stato attenuato dalla previsione, al comma 2, del potere del CICR di prevedere una forma diversa “per particolari contratti”, quando sussistano “motivate ragioni tecniche”.
In questo senso ha provveduto la BANCA D’ITALIA, che nelle proprie istruzioni applicative (precisamente con la circolare del 24.5.99, emessa in esecuzione del Decreto del Ministero del Tesoro de 24.4.1992, a sua volta attuativo dell’art. 3, comma 3 della L. 154/1992, articolo trasfuso nell’attuale 117, comma 2) ha escluso l’obbligo della forma scritta “per operazioni e servizi già previsti in contratti redatti per iscritto (ad esempio conto corrente di corrispondenza)”. Deve pertanto ritenersi giuridicamente rilevante l’affidamento di fatto concesso dalla banca e corretto individuare la finalità delle rimesse, tenendo presente l’affidamento così come concesso.
Premessa l’esistenza di un contratto di conto corrente di corrispondenza stipulato per iscritto (anche se con rilevanti lacune), deve ritenersi l’esistenza dell’affidamento per facta concludentia, tenuto conto: a) della stabilità, e non occasionalità, dell’esposizione a debito, b) dell’assenza di richiesta di rientro o di iniziative di revoca, durante lo svolgimento del rapporto, c) della applicazione di una c.m.s., d) della applicazione di distinti tassi debitori, e) della mancanza di una segnalazione a sofferenza alla centrale rischi.

apercredito - conto corrente - nullità parziale del contratto di apertura di credito in conto corrente - ordinanza ammissiva CTU
Il c.t.u. nominato ha ricalcolato l’esatto saldo finale, applicando i criteri indicati nell’ordinanza ammissiva della consulenza, e pertanto: a) ha applicato gli interessi al tasso legale ed a quello previsto dall’art. 117 TUB, integrando in tal modo la clausola di determinazione degli interessi mediante rinvio ai c.d. “usi piazza”, nulla per indeterminatezza dell’oggetto, prevista in contratto (in atti); b) non ha applicato la capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori in quanto mai pattuita secondo i dettami di cui all’art. 1283 c.c., o secondo le previsioni della delibera CICR del 9.2.00; c) non ha applicato la c.m.s, le spese e commissioni, conteggiate dalla banca, in quanto mai pattuite e determinate in contratto; d) ha escluso la prescrizione delle rimesse del correntista, in quanto aventi tutte una finalità ripristinatoria della provvista, in conformità alla causa tipica del contratto di conto corrente con apertura di credito.

apercredito – saldo finale - maggior danno – prova per presunzione
Poiché il diritto azionato è credito di valuta, la domanda deve essere intesa come richiesta del maggior danno ex art. 1224 comma secondo c.c.; a tale riguardo, si deve affermare che, come chiarito dalle Sezioni Unite della Cassazione (v. sent.19499/2008), al creditore spetta da tale data anche la differenza tra il tasso legale degli interessi e il tasso del rendimento medio annuo netto dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi, non essendo nel caso concreto stato dimostrato, in relazione alla somma di denaro dovuta, né da parte del debitore un uso meno remunerativo né da parte del creditore un uso più remunerativo; benvero "nelle obbligazioni pecuniarie, in difetto di discipline particolari dettate da norme speciali, il maggior danno di cui all'art. 1224, comma 2, cod. civ. (rispetto a quello già coperto dagli interessi legali moratori non convenzionali che siano comunque dovuti) è in via generale riconoscibile in via presuntiva, per qualunque creditore che ne domandi il risarcimento - dovendo ritenersi superata l'esigenza di inquadrare a tale fine il creditore in una delle categorie a suo tempo individuate - nella eventuale differenza, a decorrere dalla data di insorgenza della mora, tra il tasso del rendimento medio annuo netto dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi ed il saggio degli interessi legali determinato per ogni anno ai sensi del primo comma dell'art. 1284 cod. civ". Va riconosciuto, in tal senso, il maggior danno.


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REGIONE PUGLIA CONDANNATA A RIMBORSARE ESAMI ONCOLOGICI NON GARANTITI DALLE STRUTTURE PUBBLICHE


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Sentenza Tribunale di Trapani 13/02/2018 Avv. Angela Blando (Delegato Palermo – Gangi – Responsabile

c.p.c. – Titolo esecutivo contratto di mutuo ipotecario – Contratto di assicurazio-ne – Collegamento negoziale – Inclusione dei costi assicurativi nel TAEG/ISC – Nullità clausola afferente interessi – Tasso sostitutivo ex art. 117, comma 7 T.U.B. – Applicabilità –
Rilevato il collegamento negoziale, sia per funzionalità che per contestualità tra il contratto di mutuo e i contratti di assicurazione, sia “obbligatoria” che “facoltativa”; Ritenuto che in base alle norme sulla trasparenza bancaria, gli intermediari finanziari devono indicare ai clienti, il costo complessivo del finanziamento esponendo l’ISC/TAEG ex artt. 2 e 4 l. 154/92 con disciplina poi trasfusa nel d.lgs. 385/93 (tub); Ritenuto altresì che la scorretta indica-zione dell’ISC comporta ex art. 117 tub, comma 6 la nullità della clausola afferente gli inte-ressi; Conseguentemente è applicabile la sanzione di cui al successivo comma 7 ( tasso so-stitutivo BOT). Quindi, il prezzo dei contratti assicurativi, obbligatori o comunque funzio-nalmente collegati alla concessione del credito, non devono essere espunti dal calcolo del TAEG. Il saldo debitorio va ricostruito facendo applicazione del tasso sostitutivo di cui all’art. 117, comma 7 tub.
Sentenza Tribunale di Trapani 13/02/2018 Avv. Angela Blando (Delegato Palermo – Gangi – Responsabile Sicilia).
Artt. 2 e 4 legge 154/1992 e art. 117 d. lgs. 385/93 commi 4, 6 e 7


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